Lo scorso inverno sul tema delle calze da neve è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti facendo chiarezza e dichiarando “… ad oggi, alla stregua della normativa vigente, non può sussistere alcun dubbio che siano da considerarsi “catene da neve” prodotti costituiti da materiale metallico e pertanto l’equivalenza tra il decreto nazionale e la norma ON V5121 (relativa ai dispositivi tessili) non sussiste”.
Ne consegue che le cosiddette “calze” da neve non possono considerarsi sostitutive delle catene da neve omologate Ö-NORM V5117.
L’uso di dispositivi antislittamento in tessuto in presenza del segnale di “obbligo di catene da neve” potrebbe comportare una sanzione a carico dell’automobilista, fino ad arrivare al fermo del mezzo, e responsabilità in caso di incidente, in quanto le case Assicurative potrebbero rivalersi su chi provoca un sinistro mentre usa dispositivi diversi dalle “catene” da neve.



